Separazione e Divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall'art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l'11 dicembre 2014).

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Come fare

La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:

  • Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

  • consenso di entrambi i coniugi: se uno di essi non vuole recarsi in Comune, si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio;
  • assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
  • assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).

Nota
Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Fase istruttoria

Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile  procede alla verifica dei dati  dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati,  la data della redazione dell’accordo.
I due moduli di dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi possono essere trasmessi all'ufficio stato civile: 

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

Redazione dell'accordo

Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Costi

Prima della redazione dell'accordo i coniugi devono provvedere al pagamento del diritto fisso pari a 16,00 euro 

Normativa

Allegato MODELLO_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE__divorzio.doc (29,50 KB)
Allegato MODELLO_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE__modifica_condizioni.doc (27,50 KB)
Allegato MODELLO_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE__separazione.doc (26,50 KB)